VECCHIO ALBO VECCHIO ALBO   

        

 

ELEZIONI POLITICHE 2023 - domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23

La categoria

04/08/2022

E’ stato pubblicato sulla G.U. n.169 del 21/07/2022 il decreto del Presidente della Repubblica in data
21/07/2022 n.97, con cui, per la data del 25/09/2022, sono state indette le elezioni politiche per il rinnovo dei
membri del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
QUANDO E CHI PUO’ VOTARE
Si potrà votare SOLO domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23.
Da questa tornata elettorale, non è più previsto che per il Senato possano votare solo gli elettori che abbiano
compiuto il 25° anno di età.
Pertanto, sia per la Camera che per il Senato potranno votare tutti gli elettori che abbiano compiuto il 18° anno
di età alla data del voto.
Un’altra novità è la riduzione del numero dei parlamentari:
• alla Camera dei Deputati passano da 630 a 400;
• al Senato della Repubblica passano da 315 a 200 (più i Senatori a vita).
COME SI VOTA
Si vota con un’unica scheda elettorale per la Camera e un’unica scheda per il Senato. Per quanto riguarda il
collegio uninominale maggioritario, sotto il nome e il cognome di ogni candidato alla carica di deputato o di
senatore vengono indicate le liste a lui collegate. Su ognuna delle due schede l’elettore indica la sua preferenza
sia per la parte proporzionale che per quella maggioritaria.
I simboli delle liste collegate al candidato nel collegio uninominale (maggioritario) sono indicate sotto il suo
nome e cognome. Vicino ad ogni simbolo sono indicati invece i nomi e i cognomi dei candidati nella piccola
lista bloccata nel collegio plurinominale (proporzionale). I nomi del listino non possono essere meno di 2 e più
di 4. Essendo l’elenco bloccato i candidati vengono eventualmente eletti nell’ordine.
L’elettore può esprimere il proprio voto in due modi:
1. tracciando un segno sul simbolo della lista (in questo modo la preferenza si trasferisce anche al
candidato nel collegio uninominale sostenuto dalla lista votata);
2. tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale. In questo secondo caso il voto si
trasferisce anche alla lista se il candidato è sostenuto da una sola lista. Se invece il candidato è sostenuto da una
coalizione il voto viene distribuito tra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai risultati in quella
circoscrizione. In questo caso si parla di voto disperso.
Ovviamente il voto è valido anche se l’elettore decide di tracciare due segni, uno sul nome del candidato e una
sulla lista o una delle liste a suo sostegno, e in questo caso il voto viene attribuito alla singola lista e al
candidato nel collegio uninominale.
Si tratta di voto nullo quando l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato nel
collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista il cui candidato non è
collegato. Non è possibile quindi il voto disgiunto.
Per tutte le info generali: sito del Ministero dell’Interno https://www.interno.gov.it/it

ALLEGATI
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
Modulo opzione persone temporaneamente all'estero

indietro

torna all'inizio del contenuto